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Regolamento

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Regolamento attuativo dello Statuto
dell'Associazione "Cursillos di Cristianità in Italia"

(Versione approvata all'unanimità dal Coordinamento Nazionale il 24 Febbraio 2001 e dall'Assemblea Nazionale il 28 Aprile 2001.)



Cap. I - Generalità


Art. 1


L'Associazione denominata "Cursillos di Cristianità in Italia" rende il suo servizio all'interno dell'omonimo Movimento sia a livello diocesano che territoriale e nazionale.


Cap. II - Finalità


Art. 2


L'Associazione per meglio rendere il servizio dell'evangelizzazione degli ambienti, che è il fine principale del Movimento dei Cursillos, forma i propri membri attraverso un itinerario di fede e l'assimilazione di essenza, mentalità, finalità e metodo del Movimento dei Cursillos, ispirandosi a quanto contenuto nel libro delle "Idee Fondamentali".

Cap. III - Attività

Art. 3


Il Cursillo ha un suo metodo specifico, che si articola nelle tre fasi di pre-cursillo, cursillo e post-cursillo.

Pre-cursillo: consiste nella individuazione degli ambienti da evangelizzare, mediante un attento studio; nella scelta dei candidati da mandare al Cursillo, individuati tra i leaders dei diversi ambienti; nella pianificazione del cammino di fede di queste persone nel post-cursillo, ad opera soprattutto di coloro che li hanno segnalati, i quali fungono in qualche modo da "padrini" nei loro confronti. Per questi motivi il precursillo è sempre un'azione comunitaria.

Cursillo: durante i tre giorni, l'équipe di laici e sacerdoti, nella quale ognuno esercita il proprio ruolo ministeriale, annuncia il kerygma, teso a raggiungere la singola persona, per aiutarla a scoprire e a realizzare la propria vocazione.

I Cursillos in Italia si tengono distintamente per uomini e per donne, che abbiano raggiunto la maggiore età.

Post-cursillo: è un itinerario di crescita nella fede, che si fonda su tre elementi principali:

  • la catechesi permanente per un serio cammino di ascolto della Parola di Dio e una scoperta dei "segni" della Chiesa;
  • la vita di gruppo, mirante alla condivisione della vita cristiana e all'azione apostolica;
  • l'evangelizzazione degli ambienti attraverso un'azione personale e comunitaria mirante non tanto a compiere gesti religiosi negli ambienti quanto ad assumere una mentalità evangelica.


Cap. IV - Appartenenza


Art. 4


Appartengono all'Associazione coloro che, dopo aver fatto il Cursillo e aver compiuto un congruo periodo di discernimento all'interno del Movimento (circa un anno), maturano la scelta di servire Cristo e la Chiesa attraverso lo specifico metodo apostolico dei Cursillos di Cristianità.

Per appartenere all'Associazione si richiede di:

  • aver partecipato ad un Cursillo
  • aver compiuto il previsto periodo di discernimento frequentando l'Ultreya e partecipando, per quanto è possibile, ad un corso di metodo, al termine del quale si colloca la scelta di appartenenza alla Associazione;
  • esprimere al Coordinamento diocesano, preferibilmente in una apposita celebrazione liturgica, la propria volontà di appartenere all'Associazione.
  • Per appartenere agli organi statutari propri della Associazione, a qualsiasi livello, è necessario aver aderito all'Associazione.
  • Per fare da cameriere in un Cursillo, per quanto possibile, è opportuno che si faccia parte dell'Associazione.


Art. 5


I sacerdoti, i diaconi e i religiosi che intendono aderire all'Associazione devono partecipare ai tre giorni del Cursillo. Ai sacerdoti che accettano di partecipare per la prima volta ad un Cursillo è raccomandata la frequenza agli incontri di formazione dell'équipe; nello stesso Cursillo è opportuno che gli stessi non abbiano ruoli rilevanti. Nella preparazione dei Cursillos è indispensabile la presenza dei sacerdoti, affinché si formi una autentica coesione nell'équipe.

Art. 6


Chi decide di recedere dall'Associazione, per qualsiasi motivo, deve presentare espressa dichiarazione scritta al Coordinamento diocesano.

Costituiscono giusta causa di dimissioni, a norma dell'articolo 6, lettera b, dello Statuto, le circostanze previste al paragrafo 1 del canone 316 del C.J.C., i comportamenti pubblici e notori in contrasto con la fede e la morale cattoliche secondo il magistero della Chiesa, ovvero da ritenersi assolutamente incompatibili con le finalità e la mentalità dell'Associazione.

Cap. V - Strutture formative


DIOCESANE

Art. 7 - Ultreya


L'Ultreya è il luogo proprio di collegamento tra il Movimento e l'Associazione. Ad essa prendono parte gli associati e tutti coloro che hanno partecipato ad un Cursillo e che si pongono in una dimensione di crescita e di discernimento nei confronti della scelta associativa. L'Ultreya ha, di regola, periodicità settimanale.

Ogni Ultreya ha un Rettore, un Animatore Spirituale ed un Responsabile.

Il Rettore, che dura in carica non più di due mesi, è designato dal Responsabile dell'Ultreya, che di regola lo sceglie tra coloro i quali hanno svolto mansioni di cameriere in un Cursillo.

L'Animatore Spirituale è scelto dai sacerdoti stessi, tra i sacerdoti che partecipano all'Ultreya favorendo, quando possibile, l'alternanza tra di essi, ma assicurando comunque una stabilità non inferiore a quella del Rettore.

Il Responsabile dell'Ultreya è eletto da ogni Ultreya, tra coloro che fanno parte della Associazione.

Ogni Ultreya sia preparata da una "pre-ultreya" tenuta a turno dai gruppi facenti parte dell'Ultreya.

In Ultreya sono costituiti gruppi, possibilmente di coppia, con lo scopo di favorire la condivisione fraterna delle esperienze di vita cristiana e l'azione di evangelizzazione. Ogni gruppo ha anche il compito di accogliere e di integrare nella vita e nel cammino del Movimento le persone che tornano dal Cursillo, e che si inseriscono in Ultreya. E' bene che i nuovi fratelli si inseriscano nel gruppo che li ha presentati al Cursillo. La riunione di gruppo è impostata sulla revisione del "treppiedi", ossia sulla condivisione della vita di pietà, della progressiva conoscenza di Cristo (studio) e dell'azione di evangelizzazione delle persone e degli ambienti.

Art. 8 - Scuola Responsabili


La Scuola Responsabili è la vera struttura portante di tutta la vita del Movimento e dell'Associazione. Essa è ad un tempo struttura formativa ed operativa, poiché assicura la formazione di coloro che vi appartengono e lo svolgimento di tutte le attività del Cursillo in ogni singola Diocesi.

Possono far parte della Scuola coloro che, dopo aver compiuto il periodo di discernimento in Ultreya, decidono di servire il Signore e la Chiesa secondo la specifica metodologia del Cursillo.

La Scuola propone a tutti un itinerario ciclico triennale di formazione, attraverso il quale si aiuteranno i fratelli ad essere:

  • Profeti: capaci di ascoltare la Parola di Dio in un clima di fraternità e di annunciarla valorizzando i propri carismi personali;
  • Sacerdoti: uomini di preghiera, capaci di lodare il Signore in ogni circostanza e di intercedere per i fratelli;
  • Re: testimoni autentici di Cristo, nell'osservanza delle sue leggi, e in particolare del comandamento della carità.


La Scuola è guidata dal Coordinatore diocesano e dall'Animatore Spirituale diocesano.

L'itinerario formativo della Scuola è progettato e condotto da un gruppo operativo denominato "Gruppo Scuola". Esso è coordinato da un Responsabile che funge anche da Rettore della Scuola.


Art. 9 - Gruppi operativi


I Gruppi Operativi, costituiti all'interno della Scuola Responsabili, sono gruppi di servizio preposti a realizzare le attività proprie dell'Associazione.

In questi Gruppi, che mirano a valorizzare il desiderio di servizio e i carismi di ciascun componente, ci si può inserire dopo il periodo di discernimento operato in Ultreya, all'atto dell'ingresso nella Scuola Responsabili.

Spetta a ciascuna Diocesi stabilire quanti e quali Gruppi Operativi attivare. È bene però che non manchino mai i seguenti Gruppi: scuola, pre-cursillo, post-cursillo, segreteria, materiale e finanze, intendenze.

Ciascun Gruppo elegge al suo interno il Responsabile ed abbia, possibilmente, anche un Animatore Spirituale, indicato dal Gruppo sacerdotale.

Per quanto è possibile, le cariche di Coordinatore diocesano, Rettore della Scuola, Responsabile di Gruppo operativo, Responsabile di Ultreya siano assunte solo da coloro che hanno partecipato ai 3 anni di formazione nella Scuola Responsabili.

NAZIONALI

Art. 10


Ogni diocesi è impegnata a partecipare alle attività nazionali per creare maggiore comunione.

A tutti coloro che hanno partecipato all'itinerario triennale di formazione diocesana è consigliato di partecipare al Cursillo per Responsabili, unica struttura formativa a livello nazionale, che ha il compito di formare gli aderenti all'Associazione.

Per far parte del Coordinamento Nazionale è necessario aver partecipato al Cursillo per Responsabili, in caso contrario bisogna partecipare al primo Cursillo utile.

Il Rettore e il Direttore Spirituale di un Cursillo per Responsabili sono scelti dal Coordinamento Nazionale, che su proposta dei Coordinamenti Territoriali nomina anche i componenti dell'équipe tra coloro che hanno partecipato ad un Cursillo Responsabili.

Cap. VI - Animazione spirituale

Art. 11


L'animazione spirituale dell'Associazione, ai diversi livelli, è affidata ad un presbitero che la conduce in comunione con gli altri sacerdoti che hanno scelto di servire l'Associazione.

E' sempre consigliata la dimensione collegiale dell'animazione spirituale.

A questo riguardo è auspicabile che in ogni Diocesi venga costituito il Gruppo sacerdotale, composto da tutti i presbiteri che hanno fatto l'esperienza del Cursillo e intendono impegnarsi nell'animazione spirituale dell'Associazione. Tale Gruppo è coordinato dall'Animatore Spirituale diocesano e si riunisce periodicamente per verificare l'andamento della vita spirituale del Cursillo diocesano e proporre adeguati itinerari formativi per tutti, nel rispetto delle finalità dei Cursillos.

Art. 12


Per il loro stato teologico e giuridico i Diaconi permanenti assumono anche all'interno dell'Associazione una fisionomia particolare e propria, consona al loro stato canonico.

Cap. VII - Articolazione


DIOCESI

Art. 13

L'Associazione è al servizio della Chiesa diocesana e mirerà a vivere sempre in comunione con il Vescovo della Diocesi, instaurando con lui un rapporto filiale.

Sarà compito soprattutto dell'Animatore Spirituale curare tale dimensione.

Prima del lancio del Cursillo in una nuova Diocesi si informi l'Animatore Spirituale Nazionale che, unitamente all'Animatore Spirituale della Diocesi lanciante, contatterà il Vescovo diocesano al fine di informarlo e riceverne eventuali direttive.

Art. 14


Il Coordinamento diocesano è composto secondo quanto stabilito dall'art.15 dello Statuto. Oltre all'Animatore Spirituale diocesano, è auspicabile che nelle sue riunioni siano presenti anche gli altri sacerdoti, senza diritto di voto.

Il Coordinamento:

a) espleta i compiti di cui all'art. 15 dello Statuto;

b) esegue per ogni anno della Scuola un accurato e dovuto discernimento sull'itinerario compiuto;

c) nomina il Rettore di ogni Cursillo programmato, affidandogli una rosa di nominativi, all'interno dei quali questi, unitamente al Direttore Spirituale scelto dal Gruppo Sacerdotale, forma l'équipe dei laici che dovrà animare il Cursillo;
d) redige la relazione annuale da presentare al Coordinatore Territoriale;
e) decide la chiusura di Ultreyas, vincolata al voto segreto con l'approvazione dei due terzi degli aventi diritto al voto;
f) decide l'apertura di Ultreyas, vincolata al voto segreto come per la chiusura, e tenendo in considerazione un numero minimo di presenze nell'Ultreya che si apre.

Le decisioni, di cui ai punti e) ed f), devono essere comunicate al Coordinatore Territoriale.

Nel caso in cui il Coordinamento debba discutere su persone o su argomenti particolari, devono essere presenti solo coloro che hanno la carica e diritto al voto.

TERRITORIO

Art. 15


Il Coordinamento Territoriale ha solo compiti di servizio ed è l'organo di collegamento tra le Diocesi e il Coordinamento Nazionale. Ha l'obbligo di far attuare le decisioni e le indicazioni deliberate dal Coordinamento Nazionale e dall'Assemblea Nazionale.

Esso promuove ed organizza:

  • convivenze di studio
  • esercizi spirituali
  • altre iniziative formative.


Art. 16


Il Coordinatore Territoriale, oltre ad adempiere ai compiti previsti dall'articolo 18 dello Statuto, informa il Coordinamento Nazionale dei nomi degli eletti negli organi del Territorio e negli organi diocesani, che i Coordinatori diocesani sono tenuti a comunicargli, e trasmette al Coordinamento Nazionale le relazioni annuali delle singole Diocesi.

Il Coordinatore Territoriale sottopone alla valutazione del Coordinamento Territoriale le istanze, le problematiche e le proposte presentate dai componenti del Coordinamento stesso ed inoltra al Coordinamento Nazionale unicamente quelle che l'intero Coordinamento Territoriale abbia ritenuto opportuno o conveniente segnalare.

Art. 17


Il numero di incontri che lo Statuto prevede per i Coordinamenti diocesani e territoriali è da ritenersi il minimo indispensabile.

Ogni Coordinamento diocesano e territoriale stabilisca il numero di incontri ritenuti necessari per espletare i compiti ad esso affidati.

ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 18


L'Assemblea Nazionale è convocata dal Coordinatore Nazionale con avviso scritto, inviato a tutti i componenti dell'Assemblea 30 giorni prima della data stabilita.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati sommariamente gli argomenti da discutere; i documenti e le proposte scritte sulle quali si debba discutere sono allegati all'avviso di convocazione. Non possono essere posti in discussione argomenti non espressamente indicati nell'avviso di convocazione, né argomenti per i quali non sia stata inviata documentazione idonea ad informare adeguatamente i componenti dell'Assemblea.

L'Assemblea è sovrana e ha il compito di operare e di deliberare secondo quanto disposto dall'Art.19 dello Statuto.

Art. 19


L'Assemblea può essere:

  • ordinaria: convocata di norma una volta l'anno
  • straordinaria: dettata da esigenze particolari, richiesta dalla maggioranza (metà più uno) del Coordinamento Nazionale, o richiesta a discrezione del Coordinatore Nazionale, sentito il parere del Coordinamento Nazionale
  • elettorale: di norma ogni tre anni per il rinnovo delle cariche nazionali.


Art. 20


L'Assemblea elettorale è convocata dal Coordinatore Nazionale in carica, che la presiede provvisoriamente fino a che l'Assemblea, come primo atto, non abbia nominato a maggioranza relativa un presidente speciale che non deve essere candidato in nessuna delle elezioni che dovranno svolgersi, scelto all'interno di tre nominativi proposti dal Coordinatore Nazionale.

L'Assemblea elettorale è preceduta, trenta giorni prima, da una lettera del Coordinatore Nazionale ad ogni Diocesi con l'espresso invito alla preghiera.

Nell'Assemblea elettorale ogni Diocesi è rappresentata dal Coordinatore e dell'Animatore Spirituale. In caso di impedimento, essi delegano indifferentemente un laico o un sacerdote della propria Diocesi, con atto scritto che il delegato consegna al Presidente in apertura dell'Assemblea o comunque prima che si proceda a votazioni.

I tempi per la presentazione di candidature e per lo svolgimento delle votazioni sono previamente stabiliti dal Coordinamento Nazionale, e comunicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Lo svolgimento dell'Assemblea elettorale avviene secondo le seguenti fasi, il cui ordine non può essere alterato:

  • insediamento dell'Assemblea;
  • presentazione delle candidature;
  • insediamento del seggio elettorale, formato dal presidente dell'Assemblea e da due scrutatori designati dal presidente stesso tra i presenti che non siano candidati;
  • votazioni;
  • spoglio delle schede;
  • proclamazione degli eletti;
  • relazioni triennali del Coordinatore Nazionale e dell'Animatore Spirituale Nazionale uscenti.


Art. 21


L'approvazione del rendiconto economico e finanziario presentato ogni anno all'Assemblea avverrà per alzata di mano.

COORDINAMENTO NAZIONALE

Art. 22


Il Coordinamento Nazionale si riunisce normalmente tre volte l'anno e ha il compito di esercitare le funzioni assegnategli nell'Art. 20 dello Statuto.

E' convocato dal Coordinatore Nazionale un mese prima dell'incontro, con avviso scritto, in cui sono specificati gli argomenti da trattare.

Art. 23


Il Coordinamento Nazionale elegge il Tesoriere, a norma dell'Art. 29 del presente Regolamento.

Il Tesoriere ha il compito di curare le entrate ed le uscite e di presentare al Coordinamento Nazionale il bilancio consuntivo durante il primo incontro dell'anno, e il bilancio preventivo definitivo nell'ultimo incontro dell'anno.

Il Tesoriere non ha diritto di voto; le eventuali proposte saranno fatte attraverso il Coordinatore Nazionale a garanzia degli impegni.

Art. 24


E' compito del Coordinamento Nazionale eleggere, a norma dell'Art. 29 del presente Regolamento, i Revisori dei Conti nel numero di tre persone, su proposta dei Territori.

I Revisori dei Conti non fanno parte del Coordinamento Nazionale.

Art. 25


Il Coordinamento Nazionale elegge il responsabile del Notiziario e il Responsabile del materiale, a norma dell'Art. 29 del presente Regolamento.

Gli eletti a queste due cariche non hanno diritto di voto in seno al Coordinamento Nazionale.

Art. 26


Il Coordinamento Nazionale ha la facoltà di attribuire uffici ed incarichi per coadiuvare l'attività del Coordinamento stesso.

Tutti gli uffici e gli incarichi non sono mai suffragati dal diritto di voto.

La validità di tali uffici ed incarichi sarà annuale e rinnovabile "ad personam".

Art. 27


Il Coordinamento Nazionale ha la possibilità di nominare commissioni "ad hoc", che rimangono in carica fino all'espletamento del mandato.

Tutte le commissioni siano composte da un numero di persone mai inferiore a tre.

Per ogni Commissione sia nominato un referente che tenga aggiornato il Coordinamento Nazionale del lavoro svolto.

COORDINATORE NAZIONALE

Art. 28


Il Coordinatore Nazionale deve assolvere agli impegni e incarichi dell'art. 21 dello Statuto.

Ha l'obbligo di convocare l'Assemblea e il Coordinamento Nazionale secondo quanto stabilito negli articoli 18 e 20 del presente Regolamento.

Il Coordinatore Nazionale ha la facoltà:

  • di scegliersi il Segretario tra chi ritiene più opportuno per il lavoro di segreteria da svolgere; il Segretario non ha diritto al voto.
  • di delegare "ad actum" uno tra i membri del Coordinamento Nazionale che lo rappresenti qualora egli sia impossibilitato a presenziare.


Tali facoltà sono estensibili anche agli altri livelli, diocesano e territoriale.

Circa gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione si faccia riferimento alle istruzioni in materia amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana.

ELEZIONI

Art. 29


Le elezioni si svolgono secondo quanto previsto dall'Art. 22 dello Statuto.

I criteri per tutti i tipi di elezione devono essere:

  • voto segreto
  • schede distinte
  • elenchi di candidati predisposti un mese prima delle votazioni


L'eletto, non presente, dopo debita notifica, ha l'obbligo entro otto giorni di esprimere l'accettazione o il rifiuto.

Se si tratta di presbitero, deve esibire anche la relativa autorizzazione del Vescovo.

Art. 30


E' vietato il cumulo di più cariche elettive, o di cariche elettive e di nomine, all'interno della Associazione, e in particolare il cumulo di cariche di Coordinatore a diversi livelli.

Chi venga a trovarsi in situazione di cumulo di cariche deve optare per una sola di esse entro otto giorni dal verificarsi della incompatibilità.

Art. 31


Il Coordinatore diocesano è eletto dal Coordinamento diocesano all'interno di una rosa di almeno tre nomi proposti dalla Scuola Responsabili, tenendo conto di quanto espresso all'art. 9 del presente Regolamento.

L'elezione avviene secondo le norme del Can. 119 C.J.C.

Art. 32


Il Coordinamento diocesano elegge, sulla base di una rosa di nomi proposta dal Gruppo sacerdotale, una terna di presbiteri, che sarà presentata dal Coordinatore al Vescovo con il numero di voti ottenuti da ciascuno.

Sarà quindi il Vescovo a designare l'Animatore Spirituale diocesano.

Art. 33


Il Coordinamento Territoriale elegge, sulla base di un elenco di candidati proposti dai Coordinamenti diocesani, il Coordinatore Territoriale e l'Animatore Spirituale Territoriale.

L'elezione avviene secondo le norme del Can. 119 C.J.C.

Gli aventi diritto al voto, se impediti, possono delegare alla votazione indifferentemente un laico o un presbitero della propria Diocesi.

Art. 34


E' auspicabile che prima dell'Assemblea Nazionale elettorale ogni Coordinatore Territoriale presenti un elenco di candidati, scelti tra i laici e i presbiteri del proprio Territorio entro la data stabilita dal Coordinamento Nazionale, e nel seguente modo:

  • Coordinatore Nazionale: un nominativo, massimo due;
  • Animatore Spirituale Nazionale: un nominativo, massimo due;
  • Altri componenti del Coordinamento Nazionale (Segreteria): due nominativi per i laici e un nominativo per i sacerdoti.


Gli stessi nominativi possono essere proposti sia per l'incarico di Coordinatore o Animatore Spirituale, sia per la Segreteria.

Art. 35


Norme per l'Assemblea Nazionale elettiva:


Hanno diritto al voto i componenti del Coordinamento Nazionale in carica, senza possibilità di delegare altri, il Coordinatore e l'Animatore Spirituale di ogni Diocesi.

L'Assemblea elegge a scrutinio segreto e con votazioni autonome il Coordinatore Nazionale, l'Animatore Spirituale Nazionale e gli altri 9 componenti di cui al punto c) dell'art. 19 dello Statuto.

Per gli altri Componenti (Segreteria) risulteranno eletti i primi sei laici e i primi tre sacerdoti; in caso di ex-equo, risulterà eletto il più anziano di età anagrafica.

Al primo e al secondo scrutinio per risultare eletto, sia il Coordinatore che l'Animatore Spirituale, devono ottenere la maggioranza assoluta dei voti espressi. Al terzo scrutinio andranno in ballottaggio i due candidati che avranno ottenuto più voti nello scrutinio precedente. In caso di parità risulta eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Per l'elezione del Coordinatore e dell'Animatore Spirituale si può esprimere una sola preferenza.

Per l'elezione degli altri Componenti (Segreteria), si possono esprimere massimo: quattro preferenze per i laici, due preferenze per i sacerdoti.

Il voto sarà espresso sulle schede elettorali predisposte dal seggio elettorale, fatto salvo il diritto di tutti e di ciascuno di poter votare chiunque faccia parte dell'Associazione.

Gli aventi diritto al voto devono necessariamente accreditarsi personalmente presso la Commissione verifica poteri entro il tempo stabilito dal Coordinamento Nazionale.

Tale Commissione, formata da tre membri, funge anche da Seggio Elettorale durante le operazioni di voto. Alla stessa Commissione va esibita la delega firmata autenticamente dal Coordinatore diocesano e controfirmata dal delegato. Un sacerdote può delegare un laico e viceversa.

I voti non sono cumulabili; la delega potrà essere ricevuta solo da chi non ha già diritto al voto.

Ogni persona ha diritto ad un solo voto.

La delega, con atto scritto, ha validità se il delegato appartiene alla stessa diocesi.

Hanno diritto al voto le diocesi che sono in regola con il pagamento della quota annuale che liberamente si sono impegnate a versare.

Le Assemblee saranno considerate validamente costituite in prima convocazione, con la partecipazione della metà più uno degli aventi diritto al voto e dei delegati. In seconda convocazione le Assemblee saranno considerate validamente costituite qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto e dei delegati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

I verbali sono sottoscritti dal Coordinatore Nazionale e dal Segretario.

Cap. VIII - Rapporti con la Gerarchia

Art. 36


L'Associazione è soggetta alla vigilanza del Vescovo e fa sue le direttive pastorali della Diocesi.

La vigilanza dell'Ordinario diocesano si estende anche alle situazioni patrimoniali e all'amministrazione dei fondi e dei beni, secondo i dettati dei Canoni 305 e 325 del Codice di Diritto Canonico.

A livello nazionale la vigilanza sarà di competenza della Conferenza Episcopale Italiana.

Cap. IX - Mezzi di sostentamento

Art. 37


Il Coordinamento diocesano gestisce tutte le attività della Diocesi, che sono sostenute da liberi contributi e da elargizioni.

Per le pratiche amministrative la Diocesi può avvalersi del Codice Fiscale attribuito alla Associazione Nazionale, fermo restando che per operazioni superiori a 5 Milioni di lire deve avere l'autorizzazione scritta del Coordinatore Nazionale.

Le attività ordinarie di ogni Territorio sono sostenute dal Coordinamento Nazionale e sono gestite dal Coordinatore Territoriale.

L'Associazione, a livello nazionale, è sostenuta dai contributi delle Diocesi aderenti, dalle offerte per la divulgazione del Notiziario nazionale e da altri eventuali lasciti ed elargizioni.

Art. 38


Le disponibilità economiche devono essere amministrate con oculatezza e parsimonia, nella Diocesi, nel Territorio e nell'ambito nazionale.

Le attività di carattere straordinario, a qualsiasi livello, devono essere programmate e gestite con fondi speciali, preventivati, assunti e reperiti dai promotori interessati, al fine di non gravare su tutti gli aderenti all'Associazione e al Movimento del Cursillo.

Art. 39


L'Associazione, ai vari livelli, deve gestire le entrate e le uscite come richiesto dalle leggi in vigore per le associazioni "non-profit", e con tutta la documentazione giustificativa.

I registri necessari per una regolare gestione devono essere vidimati dal Coordinatore di competenza.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in forma trasparente, con la relazione che ne spieghi il contenuto e la valutazione delle scelte operate nell'anno.

Art. 40


L'Associazione gestisce in proprio i fondi derivati da liberi contributi e donazioni.

È fatto divieto al Coordinamento Nazionale di dare vita a Società o Associazioni parallele di qualsiasi genere.

Art. 41


I bilanci preventivo e consuntivo dell'organizzazione nazionale devono essere inviati alle Diocesi con la lettera di convocazione dell'Assemblea ordinaria, per la debita conoscenza prima dell'approvazione.

Cap. X - Rimborsi


Art. 42


La gratuità delle cariche e dei servizi non esclude la possibilità di rimborsare le spese vive sostenute per gli impegni ai vari livelli.

L'impegno del Coordinamento Nazionale di effettuare i rimborsi spese è principalmente inteso a favorire la partecipazione agli impegni dell'Associazione anche a coloro che non ne avrebbero la possibilità economica.

Art. 43


Le spese dei componenti il Coordinamento Nazionale e delle équipes dei Cursillos Responsabili saranno rimborsate secondo una quota chilometrica.

Le distanze chilometriche vengono stabilite dalla residenza anagrafica al luogo dell'incontro.

La quota di rimborso sarà definita con apposita delibera dal primo Coordinamento Nazionale di insediamento.

Ogni altro eventuale rimborso, eccetto quelli sopra indicati, sarà stabilito con opportuna delibera dal Coordinamento Nazionale.

Art. 44


Ogni anno il Coordinamento Nazionale destinerà una quota ad ogni Territorio per le spese di gestione, sulla base di appositi bilanci, preventivi e consuntivi, presentati dal Coordinatore Territoriale.

Cap. XI - Contabilità

Art. 45


I Revisori dei conti per l'amministrazione nazionale hanno il compito di effettuare il controllo della gestione economico - amministrativa della Associazione.

Essi vengono scelti secondo quanto disposto dall'art. 24 del presente Regolamento tra le persone, indicate dai vari Territori, che hanno valida esperienza in materia contabile.

Esercitano il loro ufficio secondo quanto stabilito dal Codice Civile.

Possono essere invitati al Coordinamento Nazionale per specifiche indicazioni di loro competenza.


Cap. XII - Modifiche


Art. 46


Le modifiche del Regolamento saranno deliberate dall'Assemblea Nazionale con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, secondo quanto previsto dal Can. 119 C.J.C.

Eventuali disposizioni deliberate, per necessità impellenti ed indispensabili, dal Coordinamento Nazionale saranno sottoposte all'Assemblea successiva con la relativa ed opportuna precisazione.

Art. 47


Il presente Regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale.





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